LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 27-09-1999
REGIONE MOLISE

Disciplina regionale del commercio in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della Legge 18 marzo 1997, n. 59".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 18
del 1 ottobre 1999

Indice:

Articoli della Legge:
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Allegato 1:
Allegato  

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MOLISE Numero 36 del 2000

Il Commissario di Governo ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue:
"Con l’occasione il Governo ha preso atto dell’impegno preso dall’Assessore regionale al Commercio con nota n. 17076 del 20 settembre u.s., ad adottare entro e non oltre il prossimo 31 ottobre, l’atto di individuazione degli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, al fine di non procrastinare ulteriormente il divieto all’apertura".

TITOLO III
Indirizzi e criteri di programmazione della rete commerciale

ARTICOLO 7

Compatibilità funzionale delle grandi strutture di vendita
1. Le grandi strutture di vendita di nuova realizzazione devono 
prevedere, nel progetto da allegare all'istanza, i seguenti servizi 
minimi da realizzare all'interno o in adiacenza alla struttura 
commerciale:
a) servizi igienici a disposizione della clientela nel rapporto di uno 
per ogni 2.000 mq. di superficie di vendita con il minimo di un 
servizio;
b) almeno un servizio igienico a disposizione dei portatori di 
handicap;
c) ingressi, passaggi, rampe ed altri elementi strutturali e di 
servizio adeguati alle norme sull’abbattimento delle barriere 
architettoniche;
d) servizio di pagamento bancomat e carte di credito;
e) pubblico esercizio di somministrazione di bevande.
2. Le grandi strutture comunque devono essere dotate di parcheggi per 
la sosta stanziale all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza 
degli stessi nella misura stabilita dall’articolo 2 comma 2, della 
legge 24 marzo 1989, n. 122, maggiorata degli spazi per il parcheggio 
temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci.
3 I Comuni possono rilasciare le autorizzazioni, licenze e permessi 
comunali attinenti ai servizi minimi di cui ai precedenti commi anche 
in deroga ai propri strumenti di programmazione o a disposizioni 
regionali limitative.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 122 del 1989 Articolo 2

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