TITOLO III
Indirizzi e criteri di programmazione della rete commerciale
ARTICOLO 7
Compatibilità funzionale delle grandi strutture di vendita 1. Le grandi strutture di vendita di nuova realizzazione devono prevedere, nel progetto da allegare all'istanza, i seguenti servizi minimi da realizzare all'interno o in adiacenza alla struttura commerciale: a) servizi igienici a disposizione della clientela nel rapporto di uno per ogni 2.000 mq. di superficie di vendita con il minimo di un servizio; b) almeno un servizio igienico a disposizione dei portatori di handicap; c) ingressi, passaggi, rampe ed altri elementi strutturali e di servizio adeguati alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche; d) servizio di pagamento bancomat e carte di credito; e) pubblico esercizio di somministrazione di bevande. 2. Le grandi strutture comunque devono essere dotate di parcheggi per la sosta stanziale all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi nella misura stabilita dall’articolo 2 comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. 3 I Comuni possono rilasciare le autorizzazioni, licenze e permessi comunali attinenti ai servizi minimi di cui ai precedenti commi anche in deroga ai propri strumenti di programmazione o a disposizioni regionali limitative.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 122 del 1989 Articolo 2
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